Martedì 10 Dicembre 2024
Garanzie finanziarie
GARANZIE FINANZIARIE
L’iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione sono subordinati alla presentazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato per le seguenti categorie:
- 1 per la gestione di rifiuti urbani pericolosi
- 5, 8, 9, 10
- 5, 8, 9, 10
Agli importi della garanzia finanziaria per l'iscrizione nella categoria 1 si applicano le stesse disposizioni previste per la categoria 5 sulla base della quantità annua di rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) che si intendono gestire.
La garanzia finanziaria va sottoscritta a favore del Ministero dell’Ambiente da parte dell’impresa che richiede l’iscrizione o il rinnovo.
La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo.
Le fideiussioni possono essere rilasciate da istituti bancari o da società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.
La polizza fideiussoria (copia per il beneficiario) e/o l'appendice deve essere presentata in originale direttamente allo sportello, inviata con raccomandata A/R e/o inviata tramite PEC alla Sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in formato p7m con le firme digitali di entrambi i contraenti.
Non sono accettate le fideiussioni rilasciate da società di intermediazione finanziaria.
Termini per a presentazione.
L'impresa riceverà la comunicazione di accoglimento dell’iscrizione o del rinnovo via PEC con invito alla presentazione della garanzia finanziaria.
I termini per presentare la garanzia, pena la decadenza della domanda di iscrizione o rinnovo, sono:
- 90 giorni per l’iscrizione
- 45 giorni per il rinnovo
- 45 giorni per il rinnovo
I termini decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dalla Sezione regionale.
Gli importi e le caratteristiche delle garanzie finanziarie sono stabiliti da appositi decreti ministeriali e sono differenziati in funzione della categoria e della classe di iscrizione.
Il testo della garanzia finanziaria deve essere conforme allo schema previsto dai relativi decreti e deve essere inviato in originale alla Sezione Regionale.
Il testo della garanzia finanziaria deve essere conforme allo schema previsto dai relativi decreti e deve essere inviato in originale alla Sezione Regionale.
Categorie 1, 5
D.M. Ambiente 8.10.96 come modificato dal D.M. Ambiente 23.4.99*
D.M. Ambiente 8.10.96 come modificato dal D.M. Ambiente 23.4.99*
Categoria 8
D.M. Ambiente 20.06.11*
D.M. Ambiente 20.06.11*
Categoria 9
D.M. Ambiente 05.07.2005*
D.M. Ambiente 05.07.2005*
Categoria 10
D.M. Ambiente 05.02.2004*
D.M. Ambiente 05.02.2004*
*Tutti i Decreti ministeriali sopra citati sono consultabili sul sito:
nella Sezione “Normativa/Normativa nazionale”
Gli importi delle garanzie sono ridotte nei seguenti casi
Categorie 1, 5, 8
- 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2009
- 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En ISO 14001.
Copia di tali certificazioni, corredate dalla dichiarazione di corrispondenza all’originale, devono essere presentate alla Sezione regionale insieme alle garanzie finanziarie.
Categorie 9, 10
alle imprese con registrazione EMAS ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e s.m.i., si applica il 30% degli importi delle garanzie finanziarie.
Copia della certificazione, corredata dalla dichiarazione di corrispondenza all’originale, deve essere presentata alla Sezione regionale insieme alle garanzie finanziarie.
Scopo e durata della garanzia finanziaria.
La garanzia finanziaria assicura la copertura di un eventuale danno ambientale causato dall'impresa nell'esercizio della sua attività, durante il periodo dell'iscrizione all'Albo.
La garanzia finanziaria è prestata per tutta la durata dell’iscrizione (sette anni):
- ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell’Albo gestori
- ha validità pari a 5 anni, o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell’iscrizione, maggiorata di un ulteriore periodo di 2 anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia.
Decorso tale periodo la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società (Assicurazione o Banca), anche qualora la polizza non venga restituita alla Società stessa. Pertanto, non è necessaria la delibera della Sezione regionale per lo svincolo della polizza.
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Ultima modifica
Ven 02 Lug, 2021