Registro telematico dei Gas Fluorurati ad effetto serra

REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

 
Con ilD.P.R. 146/2018 viene disciplinato il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che garantisce ai soggetti iscritti al registro la pubblicità-notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto;
L'articolo 15 del D.P.R conferma l'obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il Registro è gestito dagli uffici delle Camere di commercio capoluogo di regione o delle provincie autonome ed è suddiviso nelle seguenti sezioni
  1. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
  2. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
  3. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
  4. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
  5. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
  6. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Tra i soggetti obbligati all'iscrizione rientrano le persone fisiche e le imprese che svolgono attività di:
  • installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  • installazione manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  • recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
  • recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
  • recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
Novità del D.P.R. 146/2018:
  1. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
  2. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).
I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e dell'impresa dal Registro telematico nazionale.
Altra novità del D.P.R. 146/2018:
la costituzione e la gestione di una banca dati ai fini della raccolta e della conservazione delle informazioni relative alle:
  • vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
  • attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature
  • scrivania venditori alla quale devono accedere i venditori che si iscrivono al Registro, secondo quanto previsto dall'art. 16 c.9 del DPR 146/2018
Siti di riferimento
Ultima modifica
Mar 06 Lug, 2021