Categoria 8 – Commercio e intermediazione dei rifiuti

CATEGORIA 8 – COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE DEI RIFIUTI

La categoria 8 – attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, è operativa dal 18 febbraio 2011, a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40/2011, del comunicato dell'Albo relativo all'emanazione della Deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2011*.
 
Il Comitato Nazionale con la delibera n. 2 del 15 dicembre 2010* ha stabilito i criteri e i requisiti per l’iscrizione.
Con la delibera n. 2 del 19 gennaio 2011* ha approvato il modello di domanda di iscrizione all’Albo.
La categoria 8 è suddivisa in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti (non pericolosi e /o pericolosi) complessivamente trattati.
a) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
b) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate
 
Durata dell'iscrizione
L'iscrizione ha validità 5 anni a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione.
*Le Deliberazioni e le Circolari sono consultabili sul sito:
nella Sezione “Normativa/Delibere del Comitato nazionale/Circolari del Comitato nazionale
Ultima modifica
Lun 05 Lug, 2021