Martedì 10 Dicembre 2024
Variazioni anagrafiche
VARIAZIONI ANAGRAFICHE
VARIAZIONI ACQUISITE D'UFFICIO dalla Sezione Regionale
Dal 13/11/2012 ai sensi della delibera del Comitato Nazionale n. 5/2012* non è più prevista per le imprese l’obbligatorietà della comunicazione delle variazioni anagrafiche quali:
- sede legale
- legali rappresentanti
- trasformazioni societarie che non implicano la modifica del codice fiscale o la partita I.V.A. dell’impresa
che comunicate al registro imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative saranno acquisite d'ufficio dalla Sezione Regionale.
Le imprese che hanno prestato garanzia finanziaria (categorie 1, 5, 8, 9, 10), su richiesta della Sezione Regionale, verranno invitate a presentare appendice alla fideiussione già prestata che riporti l’effettiva variazione.
VARIAZIONI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE alla Sezione Regionale
Le imprese sono tenute a comunicare tramite PEC alla Sezione regionale competente:
Le imprese sono tenute a comunicare tramite PEC alla Sezione regionale competente:
Il trasferimento della sede legale presso altra Sezione regionale
Il trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra Sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione deve essere comunicato tramite PEC alla Sezione regionale nel cui territorio è trasferita la sede (circolare del Comitato nazionale n. 1140/2014*).
Quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla Sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco.
I conferimenti, cessioni, fusioni, donazioni, affitti di azienda
con la delibera n. 7/2014* il Comitato nazionale ha stabilito che nei casi di variazione dell’iscrizione all’Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, la variazione deve essere comunicata, entro 30 giorni, dall'impresa cui viene trasferita l'iscrizione.
L’impresa nella comunicazione di variazione deve allegare la dichiarazionedi cui all'allegato "A" alla delibera del Comitato n. 7/2014,corredato da:
- Copia dell’atto notarile;
- Autocertificazione antimafia allegato “B”;
- Modello “R.T.” per l’accettazione dell’incarico con il nuovo soggetto giuridico;
- Appendice alla polizza fideiussoria già prestata per le categorie 1 (relativamente ai rifiuti urbani pericolosi) 5, 8, 9, 10 che riporti la presa d’atto della variazione;
L’affitto d’azienda o di ramo di azienda, è ammesso a condizione che tali titoli abbiano una durata non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data di efficacia di iscrizione all’Albo dell’impresa locataria, oppure, nel caso di impresa già iscritta, avere una durata almeno pari al periodo residuo di validità dell’iscrizione (circolare n. 536/2016* del Comitato nazionale).
La Sezione regionale, per consentire all’impresa subentrantedi continuare ad operare, rilascia una ricevutaprovvisoria che deve accompagnarei provvedimenti di iscrizione e di modifica, in corso di validità, dell’impresa cedente.
Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione la Sezione regionale conclude l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa dandone comunicazione all’impresa.
La ricevuta provvisoria può essere emessa solo in caso di comunicazione completa e regolare.
La Sezione regionale provvede a cancellare d’ufficio dall’Albo l’impresa cedente contestualmente all’iscrizione dell’impresa subentrante quando tutte le attività oggetto di iscrizione all’Albo vengono trasferite.
Documentazione da presentare per il perfezionamento dell’iscrizione
Successivamente alla presentazione della comunicazione via PECl’impresa subentrante dovrà presentare alla Sezione:
- copia delle carte di circolazione di tutti i mezzi di trasporto, oggetto del trasferimento, volturate;
- copia dell’iscrizione al REN;
- copia della licenza conto proprio, volturate, nel caso di veicoli in possesso di tale licenza;
- copia dell’eventuale autorizzazione provinciale alla gestione del proprio impianto volturata (nel caso di veicoli immatricolati uso proprio).
Pagamenti
La comunicazione di trasferimento d’impresa è esente dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
La tassa di concessione governativa e il diritto annuo verranno richiesti dalla Sezione solo dopo l’emissione del provvedimento definitivo.
*Le Deliberazioni e le Circolari sono consultabili sul sito:
nella Sezione “Normativa/Delibere del Comitato nazionale/Circolari del Comitato nazionale”
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Ultima modifica
Mar 06 Lug, 2021