Imprese di Commercio Ingrosso D.lgs. 114/1998 - D.lgs. 59/2010

Commercio all'ingrosso

Tale tipologia di commercio può essere definita come quell'attività, professionalmente svolta, attraverso la quale un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, oppure ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Nel caso di inizio attività di Commercio all'ingrosso, si ricorda che deve sempre essere indicata l'impresa o le imprese presso le quali sono depositati i prodotti oggetto di questa tipologia di attività. Nel caso in cui le stesse merci siano depositate presso le imprese produttrici, inserire, dopo la descrizione della tipologia di Commercio all'ingrosso, la seguente dichiarazione: “L’impresa dichiara: le merci sono ubicate presso le imprese produttrici, specificandone la tipologia."
ATTENZIONE: Per i codici attività e la normativa di riferimento fare riferimento al sito http://ateco.infocamere.it, le indicazioni contenute fanno riferimento a provvedimenti o iscrizioni in Elenchi di tipo abilitativo/autorizzatorio dei quali l'impresa deve essere già in possesso prima di operare. Ad esempio alcuni casi particolari di Commercio Ingrosso di:
  1. Generi alimentari con deposito, per la sola attività di deposito va inviata apposita S.C.I.A. sanitaria: segnalazione certificata inizio attività per ogni deposito tramite la compilazione dei modelli informatici predisposti dai comuni e/o a disposizione nel portale Impresainungiorno.gov.it
  2. Antichità e antiquariato, occorre inviare apposita S.C.I.A. (ex presa d'atto per l'usato) con l'indicazione del deposito - Requisiti morali e antimafia, al Comune territorialmente competente.
  3. Medicinali, occorre inviare apposita S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) per l'apertura del deposito con nominativo del Direttore tramite la compilazione dei modelli informatici predisposti dai comuni e/o a disposizione nel portale Impresainungiorno.gov.it, all'ASL territorialmente competente. L'autorizzazione è legata ad un definito territorio, solitamente identificato con quello della Regione e/o Provincia autonoma territorialmente competente. Per magazzini di una stessa ditta dislocati in regioni diverse, è necessario l'ottenimento di apposita autorizzazione da parte di ciascuna Regione interessata.
  4. Medicinali veterinari, occorre documentare il possesso di idonea Autorizzazione rilasciata dall'ASL competente per territorio .
  5. Rottami, occorre documentare la previa Iscrizione nella Categoria 8 dell'Albo Regionale gestori ambientali.
  6. Stupefacenti, occorre documentare il possesso di idonea Autorizzazione per il commercio di prodotti soggetti a normativa stupefacenti, rilasciata dal Ministero della Salute.
  7. Apparecchiature elettriche e/o elettroniche, le imprese che importano o commercializzano all'ingrosso apparecchiature elettriche e/o elettroniche, debbono richiedere la preventiva iscrizione presso il RAEE (Registro nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), qualora rivendano le stesse con il proprio marchio, oppure le immettano per primi sul mercato nazionale interno.
  8. Piante, autorizzazione fito-sanitaria.
  • La modulistica contenente le autocertificazioni (22.-modulo_comm-ingr-ver.-1.3.pdf + Scheda Anagrafica) deve essere presentata al SUAP.
  • La modulistica inviata al SUAP e la ricevuta di avvenuta presentazione DEVE essere allegata alla pratica telematica inviata alla CCIAA.
A tal proposito SI INVITA A CONTATTARE IL SUAP DEL COMUNE DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA.
 
La mancanza o la carenza della SCIA inviata al comune territorialmente competente rende irricevibile la comunicazione di inizio attività.
Alla Comunicazione Unica deve essere allegato, a firma del titolare/Legale rappresentante, il modello 22.modulo_commercio-allingrosso con annessa ricevuta protocollo SUAP, comprensiva di “Scheda anagrafica” e documentazione comprovante eventuali requisiti di tipo abilitativo/autorizzatorio dei quali l'impresa deve essere già in possesso prima di operare
Diritti di segreteria
  • Società (modello S5):                                     Euro 30,00
  • Ditte individuali (modello I1/I2):                    Euro 18,00 e imposta di bollo pari a Euro 17.50
 
 
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Leggere con attenzione 
Requisiti morali:
Per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso è subordinato al possesso di determinati requisiti morali di cui all’art. 71, c. 1, DLgs 59/2010 e all’art. 85, DLgs 159/2011.
Chi deve possedere i requisiti morali.
  • Impresa individuale: il titolare
  • S.n.c.: tutti i soci
  • S.a.s. e S.a.a.: i soci accomandatari
  • S.p.A., S.r.l. e Soc. coop.: legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione
  • Società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che li rappresentano stabilmente in Italia
  • Soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione
  • Consorzi con attività esterna, società consortili o consorzi cooperativi: legale rappresentante, membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.
Attenzione: Il D. Lgs. n. 159/2011 ed il successivo D.Lgs. n. 218/2012, hanno notevolmente ampliato le tipologie di soggetti per i quali deve essere effettuato l'accertamento antimafia e di conseguenza la verifica dei requisiti morali per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso (ad es. per le società di capitali è prevista la verifica dei requisiti anche in capo ai membri dell'organo di controllo, del socio unico, ecc...); è importante quindi verificare preventivamente (attraverso la lettura dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 o dell'apposita modulistica predisposta per la dichiarazione del possesso dei requisiti), quali soggetti devono essere in possesso dei necessari requisiti, a seconda del tipo di società.
 
art. 71, c. 1 del D.Lgs. n. 59/2010
Non possono esercitare l'attività commerciale:
  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia).
    Il divieto di esercizio dell'attività, per le cause previste ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione (art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010).
    Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione (art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010).
     
    art. 85 d.lgs. 159/2011:
  1. se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare.
  2. se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi:
  1. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  2. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  3. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  4. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile (e per i gruppi europei di interesse economico), a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  5. per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  6. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
  7. per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  8. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  9. per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
    2-bis.   Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
    2-ter.   Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
     
 
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Mer 21 Set, 2022