SANZIONI

Nei casi di tardivo e omesso versamento del diritto annuale sarà comminata (ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.Lgs. n.472/97 e successive modifiche e integrazioni, così come applicate per quanto attiene al diritto annuale con decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n . 54 ( G. U. n. 90 del 19/04/2005).
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Mer 10 Mar, 2021