Imprese di Facchinaggio Legge 57/2001 e s.m.i.

Attività soggette alla disciplina delle imprese di facchinaggio
Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

  • portabagagli
  • facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
  • facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
  • facchini doganali
  • facchini generici
  • accompagnatori di bestiame
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.
 

Non rientrano nell’attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

  • l'insacco, la pesatura, la legatura, l'accatastamento e disaccatastamento, la pressatura, l'imballaggio, la gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), la pulizia magazzini e piazzali, i depositi colli e bagagli, la presa e consegna, i recapiti in loco, la selezione e la cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, i prodotti ortofrutticoli, le piume e materiali vari, i prodotti derivanti dalla mattazione, la scuoiatura, la toelettatura, la macellazione, l'abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili da insaccamento od imballaggio di carta da macero.
Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l’attività principale dell’impresa sia:
  • la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;
  • pesatori pubblici (Attività disciplinata dall’art. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, 2011).

La lettera circolare del 9.3.2004 afferma che per la qualificazione dell’attività di un’impresa è necessario fare riferimento all’attività principale svolta. L'attività di facchinaggio "pura" può comprendere come attività complementari quelle definite dalla lettera b) art. 2 del D. Intermin. 221/2003, quali ad esempio "gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli etc."; in questo caso si applica la normativa inerente il facchinaggio anche alle attività complementari.
Qualora invece l’attività principale dell’impresa sia ad es. la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso e l'attività di facchinaggio sia strumentale a quella principale, non si applica la disciplina che regola il facchinaggio.
In estrema sintesi sembrerebbe che il criterio da adottare sia il seguente:

  • se l’attività principale denunciata è quella di facchinaggio si applica il D.M. 221/03,
  • se invece l’attività principale denunciata rientra tra quelle comprese nella lettera b), l’impresa non è soggetta alla normativa sul facchinaggio.

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Guida

Per ulteriori informazioni consultare la:
Modulistica per il SUAP
Modulistica per la CCIAA
Ultima modifica
Mer 21 Set, 2022