Registro Imprese

 
 
 
Costituzione STARTUP con la sola firma digitale

Lo scorso 1 luglio è stato pubblicato il decreto di attuazione , relativo alla costituzione di Startup con la sola firma digitale , che entrerà in vigore dal 20 luglio 2016 .
Il decreto prevede che l'atto e lo statuto vengano redatti in formato elaborabile XML e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.
L’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione fiscale, vengono trasmessi tramite una pratica di comunicazione unica all’ufficio del registro delle imprese che protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti.
Da tutto questo risulta evidente che l'atto deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate prima della sua trasmissione all'ufficio del RI che potrebbe però, in caso di irregolarità, respingerlo rendendo necessaria una sua riformulazione e conseguente nuova registrazione.
Per evitare inutili ricicli, l'impresa potrà inoltrare, tramite una nuova apposita funzione della piattaforma startup.registroimprese.it, l'atto e la pratica precompilata alla Camera per una preventiva validazione.
In questo modo l'impresa, quando provvederà alla registrazione fiscale, sarà già confidente del buon esito delle successive fasi del processo.
Inoltre l'impresa che si reca in Camera per acquisire la firma digitale potrà, in concomitanza, ottenere il supporto della Camera che ha già preso visione dell'atto e della pratica inoltrate tramite la piattaforma startup.registroimprese.it.

In sostanza:
    * l'impresa potrà, tramite la piattaforma startup.registroimprese.it, chiedere supporto per la validazione dell'atto usando una nuova apposita funzione 
    * Il servizio centralizzato di supporto, così attivato, effettuerà un primo insieme di verifiche formali e quindi inoltrerà la pratica all'ufficio registro imprese competente 
    * L'ufficio registro imprese verificherà la correttezza dell'atto e della pratica e fornirà un OK a procedere oppure delle indicazioni di correzione 
    * L'impresa potrà quindi procedere alla registrazione dell'atto, già validato dal servizio di supporto.
 Per qualsiasi eventuale chiarimento contattare:
- Responsabile Sportello AQI - tel. 0935566116  
- Referente Sportello AQI - tel. 0916050355 
 
 
Guida interattiva agli adempimenti societari

È lo strumento on-line creato dal sistema camerale e messo a disposizione di imprese, professionisti ed associazioni, che fornisce un chiaro e sintetico quadro dei principali adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese e delle altre Pubbliche Amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella Legge n. 40/2007.

Non comprende gli adempimenti relativi alle imprese individuali, alle denunce REA e al deposito dei bilanci.

La Guida interattiva agli adempimenti societari si compone di un insieme di schede, attualmente 474, ciascuna contenente una serie di informazioni sull'adempimento trattato:

•Il titolo dell'adempimento
•I riferimenti normativi (i presupposti in base ai quali l'adempimento è dovuto o consentito)
•Chi sono gli obbligati, ossia i soggetti che sono tenuti per legge all'adempimento (amministratore, socio,…)
•Chi sono i legittimati, cioè chi ha titolo per svolgere l'adempimento
•L'eventuale termine entro il quale l'adempimento deve essere assolto per non incorrere in sanzioni (entro 30 giorni da…)
•Gli importi dovuti (diritti di segreteria, imposta di bollo, …)
•Gli Enti coinvolti, ovvero i destinatari della pratica di Comunicazione Unica (Registro Imprese, Agenzia Entrate, …)
•La modulistica da utilizzare e gli eventuali allegati da produrre
•La forma dei documenti e il formato dei documenti da produrre (atto notarile oppure…)
Il numero delle schede verrà completato nel corso dei prossimi mesi in modo da far diventare la Guida, a carattere nazionale, l'unico strumento utilizzabile per l'ottenimento delle informazioni relative alle pratiche telematiche indirizzate al Registro delle Imprese.

 
Autocertificazioni d'impresa 
 
Nella L. 04/04/2012 n. 35 è stato aggiunto il comma 3 bis dell'articolo 6, con il quale è stato modificato il codice delle leggi antimafia, di cui al d.lgs. 06/0/2011 n. 159, ed è stato previsto che "le amministrazioni acquisiscono d'ufficio le certificazioni antimafia e la certificazione camerale con dicitura antimafia"
 
Si comunica che è operativo il sito https://verifichepa.infocamere.it/vepa/ da cui le P.A., previa registrazione, possono verificare le autocertificazioni prodotte dalle imprese. Come ulteriore servizio, è prevista anche la possibilità di avere elenchi di P.E.C.
 
 
 
SRL E SPA: aggiornata la normativa in tema di iscrizione dell'organo di controllo
 
Il 7/4/2012 è entrata in vigore la Legge 35/2012 che ha convertito il D.L. 5/2012 e apportato delle modifiche alla nuova disciplina riguardante l'iscrizione del sindaco unico nelle SRL e nelle SPA.
 
SRL (art 2477 c.c.)
Viene confermato quanto già stabilito dal D.L. 5/2012:
l'atto costitutivo può prevedere la presenza di un organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale, oppure di un revisore purché iscritto nel registro dei revisori dei conti.
Nel caso in cui lo Statuto non preveda diversamente, l'organo di controllo è formato da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se:
 
  • il capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le Società per Azioni oppure se, per la società, ricorrono i seguenti presupposti:
  • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
  • per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
 
SPA (art. 2397 c.c.)
L'art 14 della legge 183/2011 (in vigore dall'1/1/2012 ed efficace sino al 9/2/2012) aveva introdotto la possibilità anche per le SPA di nominare, entro certi limiti, il sindaco unico.
L'art. 35 del Decreto Legge 5/2012 (in vigore dal 10/2/2012 al 6/4/2012) aveva confermato tale possibilità, pur modificandone la disciplina.
La Legge n. 35/2012, in vigore dal 7/4/2012, non ha confermato quanto previsto dal d.l. 5/2012 e ha abrogato il comma 3 dell'art. 2397 c.c., introdotto dalla legge n. 183/2011.
Per le spa non esiste più, pertanto, la possibilità di nominare il sindaco unico: il collegio sindacale è sempre obbligatorio.
 
 
 
Approvate le nuove specifiche tecniche per la creazione della modulistica informatica per il deposito di domande e denunce al Registro delle Imprese, in vigore dal 9 marzo e obbligatoria dall'8 maggio 2012
 
Con Decreto direttoriale del 29 novembre 2011* (in formato pdf 1.351 kB), il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese. Le nuove specifiche tecniche sono entrate in vigore a partire dal 9 marzo 2012.
 
Dall'8 maggio 2012, sarà obbligatorio utilizzare i programmi informatici che avranno recepito le nuove specifiche tecniche, come la nuova release del software Fedra (FedraPlus 6.6 ) o altri programmi equivalenti. Di conseguenza, i programmi informatici creati sulla base delle precedenti specifiche (Fedra Plus 6.5 e software equivalenti) non potranno più essere utilizzati ed il Registro delle imprese non potrà più accettare le domande/denunce presentate utilizzando detti programmi.
Si segnala che il nuovo software FedraPlus 6.6 non contiene più i modelli digitali relativi alle imprese individuali (I1 e I2). Pertanto, dal momento in cui l'utilizzo del nuovo software diverrà obbligatorio, per tutti gli adempimenti riguardanti le imprese individuali, dovrà essere necessariamente utilizzato il programma ComunicaStarweb (o programmi equivalenti).
ComunicaStarweb è un applicativo on-line di semplice utilizzo, che compie tra l'altro alcune verifiche immediate durante la compilazione della pratica digitale, riducendo così la possibilità d'errore e favorendo l'abbreviamento dei tempi di lavorazione.
 
* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 256
 
 
 
Casella PEC (posta elettronica certificata) per le società iscritte al Registro Imprese
 
L’art. 16 comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con legge 2/2009 ha stabilito che :
 
"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilià con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”
 
L'art. 37 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (G.U.R.I. del 6 aprile 2012, n. 82) convertito con modifiche dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 ha aggiunto il seguente comma:
 
L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
 
Pertanto:
  • le imprese in forma societaria costituite prima del 29 novembre 2008 che non hanno ancora comunicato l'indirizzo PEC al Registro imprese si vedranno sospendere l'iscrizione di qualunque atto al Registro imprese (escluse le denunce REA) fino all'integrazione dell'indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
  • Trascorso tale periodo l'atto sarà iscritto e verrà applicata la sanzione prevista  dall'articolo 2630 del Codice civile.
  • le domande di iscrizione al Registro Imprese presentate a partire dal 29 novembre 2008 dovranno riportare, nell’apposito riquadro del modello S1, l’indirizzo di posta elettronica certificata
In sostanza:
    * l'impresa potrà, tramite la piattaforma startup.registroimprese.it, chiedere supporto per la validazione dell'atto usando una nuova apposita funzione 
    * Il servizio centralizzato di supporto, così attivato, effettuerà un primo insieme di verifiche formali e quindi inoltrerà la pratica all'ufficio registro imprese competente 
    * L'ufficio registro imprese verificherà la correttezza dell'atto e della pratica e fornirà un OK a procedere oppure delle indicazioni di correzione 
    * L'impresa potrà quindi procedere alla registrazione dell'atto, già validato dal servizio di supporto.
 
Ultima modifica
Mar 02 Apr, 2024