ISCRIZIONI

Avviso "Decertificazione" nei rapporti tra la P.A. e Privati 

Devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che ditte individuali) sotto la quale viene svolta l'attività; ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'articolo 2195 del c.c., nonché l'attività agricola di cui all'articolo 2135 c.c. svolta attraverso una società legalmente costituita.

La normativa vigente prevede la Sezione ordinaria per:

  • gli imprenditori individuali che esercitano un'attività commerciale, così come definita dall'articolo 2195 c.c.;
  • le società di cui all'articolo 2200 del c.c.;
  • i consorzi (articolo 2612 del c.c.) e le società consortili (articolo 2615-ter del c.c.);
  • gruppi europei di interesse economico (di cui al decreto legislativo 3.07.1991 n. 240);
  • aziende speciali di enti locali e consorzi tra enti locali ex. L. 142/90;
  • società estere con sede amministrativa/secondaria in Italia;
  • società estere con oggetto principale in Italia;
  • enti pubblici economici (aventi cioè per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale).

Nella Sezione speciale si devono iscrivere:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. (qualora l'attività sia svolta in forma societaria, esclusa la società semplice, devono essere iscritti anche nella sezione ordinaria);
  • i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 c.c.
  • le società semplici di cui all'articolo 2251 del c.c.;
  • le imprese artigiane: tutte le imprese, iscritte come tali, ai sensi della L. 443/85, nell'albo imprese artigiane, sono annotate nella sezione speciale;
  • le società tra avvocati di cui al D. lgs. n. 96/1.

Dal 1 luglio 2003, le società devono depositare le pratiche con firma digitale al Registro Imprese solo per via telematica o su supporto informatico.

Per le ditte individuali permane la possibilità di utilizzare i moduli cartacei sino al 
30 settembre 2006; dall'1 0ttobre devono essere inviate telematicamente ( vedasi decreto pratiche telematiche)

Ultima modifica
Mar 10 Dic, 2024