CAMERA ARBITRALE

L'arbitrato è uno strumento con cui si risolvono le controversie civili e commerciali, in alternativa alla via giudiziaria. La caratteristica fondamentale dell'istituto è che sono le parti a scegliere i soggetti che decideranno la loro controversia, ossia gli arbitri.
 
Si può ricorrere all'arbitrato se le parti hanno manifestato questa scelta al momento della redazione del contratto inserendo la clausula arbitrale oppure sottoscrivendo un compromesso arbitrale nel momento stesso in cui la lite è insorta. 
 
L'arbitrato può essere:
  • Rituale: quando, svolgendosi secondo le regole del codice di procedura civile, conduce ad una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza.
  • Irrituale: quando conduce ad una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale.
  • Di diritto: quando gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico.
  • Di equità: quando gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico ma secondo criteri equitativi.
  • Amministrato: quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione, in base ad un regolamento da questa predisposto.
  • Ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola/compromesso), senza il riferimento ad una istituzione arbitrale. 
L’Arbitrato amministrato dalle Camere di Commercio
 
Con l'arbitrato amministrato, le parti affidano alla Camera Arbitrale la gestione e l'organizzazione del procedimento, in base alle norme procedurali contenute nel Regolamento Arbitrale, predisposto dall'istituzione, al quale gli arbitri, e le parti, sono tenuti ad attenersi.
 
La Camera Arbitrale amministra gli arbitrati garantendo il rispetto del principio del contraddittorio e della riservatezza e controllando i tempi e i costi del procedimento.
Ultima modifica
Mar 05 Mar, 2024