VADEMECUM PER OPERATORI

Il Carnet ATA base è composto da:

 

  • n. 4 volets (fogli) per l'uscita dal territorio comunitario;
  • n. 4 volets per la reimportazione nel territorio comunitario;
  • n. 4 volets per l'entrata nel territorio estero visitato;
  • n. 4 volets per la riesportazione da ciascun Paese visitato;
  • n. 8 volets per le operazioni di transito.

 

Detti Carnets sono costituiti ciascun da due parti:

 

  • una prima parte contenente le “souches” che devono essere timbrate e firmate dalle dogane a ciascun passaggio e trattenute insieme alla copertina verde per il successivo controllo da parte del funzionario camerale;
  • una seconda parte contenente i “volets” che dovranno essere staccati dai funzionari delle dogane a ciascun passaggio. Sul retro di ciascun “volet”, distaccabile dalla dogana, l'operatore deve far figurare la lista delle merci, come appare sulla copertina verde.

 

Il Titolare del Carnet dovrà utilizzare:

 

  • un foglio di uscita (di colore giallo) quando lascia il proprio Paese;
  • un foglio di entrata (di colore bianco) quando entra in un Paese straniero;
  • un foglio di riesportazione (di colore bianco) quando esce da un Paese straniero;
  • un foglio di reimportazione (di colore giallo) quando rientra nel proprio Paese;
  • un foglio di transito (di colore azzurro) quando spedisce, sotto vincolo cauzionale, le merci da una dogana di confine ad una interna oppure attraversi un Paese estero.

 

Il Carnet rilasciato dalla Camera di Commercio, per essere valido agli effetti doganali deve essere presentato, unitamente all'elenco delle merci e alla merce stessa, ad una dogana italiana o comunitaria, che provvederà a distaccare il volet di uscita e ad apporre i marchi di identificazione sulle singole merci.

Espletata l'operazione di presa in carico, il titolare potrà effettuare un numero illimitato di viaggi nell'arco di tempo di validità del Carnet (1 anno), avendo cura di far compilare i volets di esportazione e di reimportazione gialli dalla dogana ad ogni uscita o rientro nel territorio comunitario.

Al rientro definitivo della merce in Italia, o nel territorio comunitario, comunque entro la scadenza del Carnet, il titolare dovrà presentare le merci ed il Carnet ad una dogana italiana o comunitaria, previa compilazione del relativo “volet di reimportazione” (foglio giallo) ed esigere sempre l'apposizione dei timbri sulla rispettiva “souche”.

Restituzione del documento

Al termine dell'utilizzo del Carnet, e comunque entro 8 giorni dalla data della sua scadenza, il documento deve essere restituito alla Camera di Commercio con allegata dichiarazione e completo di tutte le “ souches” relative ai fogli utilizzati, nonché dei fogli non utilizzati nel numero originariamente rilasciato dalla Camera di Commercio.

In caso di trasformazione dell'esportazione da temporanea in definitiva , per tutta o per parte della merce, dovrà allegare copia della fattura di vendita emessa e copia della copia della bolletta doganale relativa ai diritti pagati alla dogana estera per la merce non reimportata.

Qualora il Carnet non venga restituito entro gli 8 giorni fissati, anche se regolarmente utilizzato, il titolare sarà tenuto a rimborsare le eventuali somme che l'Unioncamere dovesse aver anticipato in qualità di Ente Garante per non aver potuto trasmettere nei termini la documentazione richiesta dalle Autorità doganali estere.

  • Qualora le merci da esportare siano soggette a vincolo della licenza ministeriale (merci comprese nella “Tabella Export”) è necessario presentare alla dogana di uscita la relativa autorizzazione.
  • In caso di viaggi in cui sia effettuata l'esportazione parziale delle merci descritte nel Carnet è necessario verificare che all'entrata e all'uscita nei Paesi esteri siano evidenziati, sul retro dei “volets” e sulle relative “souches”, soltanto gli articoli effettivamente importati e riesportati.
  • E' consentita la reimportazione frazionata della merce. L'operatore potrà effettuare la reimportazione definitiva solo per alcuni articoli riservandosi di effettuare la reimportazione dei restanti articoli successivamente.
  • Qualora l'operatore intenda lasciare parte o tutte le merci definitivamente in un Paese estero, nel quale sono state importate temporaneamente, oltre ad osservare le norme di controllo del commercio estero vigenti in quel paese, dovrà farne richiesta alle autorità doganali estere, pagando i relativi diritti e facendo annotare tale pagamento sulla souche di “riesportazione”. Al rientro in Italia, o nel territorio comunitario, occorre ugualmente far vistare il Carnet alla stessa dogana dove era avvenuta la presa in carico del Carnet, al fine di ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea importazione di merci.
  • In caso di smarrimento o furto del Carnet ancora in corso di utilizzo, per completare le operazioni doganali, il titolare dovrà sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità di Polizia. La Camera di Commercio provvederà a richiedere all'Unioncamere il duplicato della copertina del documento in questione.
  • In caso di smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato, il titolare dovrà sporgere denuncia alle competenti Autorità, nella quale dovrà essere dichiarato se la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato. Il titolare dovrà presentare alla Camera di Commercio copia della suddetta denuncia, corredata della dichiarazione doganale comprovante la reimportazione delle merci (copia “volet” relativo o dichiarazione sostitutiva).

L'operatore deve non confondere la durata di validità del Carnet con il termine per la riesportazione (che in alcuni casi viene indicato dalla dogana estera sulla “souche” di entrata), termine entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel quale sono state temporaneamente importate. Il termine per la riesportazione va rigorosamente rispettato, poiché anche il ritardo di un solo giorno fa sorgere l'obbligo del pagamento dei diritti doganali.

La lista delle merci che figura sul retro di ogni “volet” deve essere redatta nella lingua italiana e/o estera. Infatti, le dogane di alcuni Paesi (es. Stati Uniti, Cina, Taiwan) possono richiedere la traduzione della stessa nella lingua inglese.

  • Qualora la lista delle merci, non possa essere compresa nell'apposito spazio sul retro della copertina verde, l'operatore potrà fornire all'Ufficio competente della Camera di Commercio n. 28 copie (per il rilascio del Carnet ATA base) di un elenco compilato su carta intestata della Ditta, con timbro e firma in originale su ciascuna copia, contenente la descrizione della merce, impostato come lo schema riportato sul retro della copertina stessa, da spillare e convalidare a cura della Camera alla copertina verde, a ciascun volet componente il Carnet, nonché alla domanda di rilascio Carnet.
  • Qualora l'impresa richieda il Carnet per recarsi in uno dei seguentiPaesi considerati, in base a circolari emesse dall'Unioncamere nazionale, a rischio : Russia, Cina, Stati Uniti, Israele, Sud Africa, Australia, Rep. Popolare Cinese, Svizzera, Andorra, India, Bielorussia, Malesia, Croazia, Giappone, Rep. Iugoslava (Serbia - Montenegro), Singapore, Algeria, Isole Faore, Turchia, Macedonia, Marocco, Tunisia, dovrà presentare una dichiarazione.
Ultima modifica
Gio 22 Mar, 2018