CERTIFICATI D'ORIGINE

Cosa sono
 
I certificati d'origine sono documenti destinati a provare l'origine di merci esportate in via definitiva . 
 
Sono utilizzati, per esigenze commerciali e doganali, nei rapporti tra l'Unione Europea ed i Paesi terzi . 
 
Il rilascio dei C.O. è disciplinato dai Regolamenti CEE nn. 2913/92 (art. 22-44) e 2454/93 (art. 35-54), nonché dall'ultimo Regolamento CE n. 450/2008 (art. 34-39) di cui si attende l'emanazione delle disposizioni di attuazione. 
 
Nei rapporti commerciali intra-comunitari, dal 01.01.1993, a seguito dell'entrata in vigore del Mercato Unico è sufficiente la fattura di vendita.
 
Con Circolare n. 75361 del 26.08.09 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso la nuova guida, predisposta d'intesa con Unioncamere, ed ha precisato che, su richiesta dell'utente, quando particolari esigenze commerciali lo necessitano, la CCIAA può rilasciare anche certificati d'origine destinati ad altri Paesi membri dell'Unione Europea, in linea con quanto stabilito dall'art. 37 comma 3 del Regolamento CE n.450/2008. 
 
L'Ufficio Commercio Estero distribuisce i formulari dei C.O. annotando su apposito registro i numeri di serie ceduti e i nominativi delle Ditte che li hanno ritirati. 
 
Istruzioni per richiedere il certificato d'origine
 
Ritirare il formulario del certificato d'origine
 
I formulari del certificato d'origine sono stampati da Unioncamere e sono disponibili presso la Camera di Commercio - Ufficio Commercio Estero - e per il relativo rilascio occorre compilare il modulo  “Richiesta di Certificato d'Origine ”, allegando copia del documento d'identità.
 
I legali rappresentanti delle imprese possono delegare propri collaboratori o spedizionieri alla richiesta dei certificati d'origine. La delega deve essere depositata presso la Camera di Commercio (Ufficio Commercio Estero) compilando il modulo “ DELEGA PER RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICAZIONE ”.
 
Il rilascio può essere ottenuto presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione la ditta richiedente ha la sede legale oppure, in via eccezionale, dove la ditta ha:
 
l'unità operativa o una filiale principale;
 
la disponibilità della merce da spedire all'estero e relativi documenti giustificativi dell'origine (previa autorizzazione della Camera di Commercio competente territorialmente).
 
Richiedere il visto
 
Per ottenere il visto, il fascicolo del certificato d'origine dovrà essere presentato all'Ufficio Commercio Estero, regolarmente compilato e firmato sulla copia rosa di richiesta rilascio (in basso a destra e sul retro, sotto la dichiarazione d'origine), dal legale rappresentante della ditta richiedente.
 
Al fascicolo compilato dovranno essere allegati i seguenti documenti giustificativi intesi a provare l'origine delle merci, secondo la prassi conforme alle disposizioni ministeriali e a quelle impartite da Unioncamere:
  • Dichiarazione sostitutiva di notorietà da allegare al C.O. , necessaria per la vidimazione del certificato;
  • fattura di vendita timbrata e firmata dal legale rappresentante;
  • fattura di acquisto (in caso di merci non prodotte dall'impresa richiedente ma prodotte da terzi di origine CE);
  • fatture dei fornitori, bolle di importazione e certificati d'origine extra CE;
  • packing list (se la fattura non contiene indicazioni relative a quantità e pesi);
  • fattura pro-forma (se citata sul C.O.);
  • copia della lettera di credito (in caso sia menzionata sul C.O.);
  • se necessario l'Ufficio potrà richiedere ogni altra informazione o documento che verrà ritenuto utile per l'emissione del C.O.
  • Si precisa che di tutti i documenti da vistare (sia certificati, sia fatture) occorre portarne una copia aggiuntiva da rimanere agli atti dell'Ufficio.
Per le istruzioni di compilazione si veda il documento presente alla voce allegati.
 
ATTENZIONE: Non può essere rilasciato più di un C.O. a fronte di una singola fattura.
 
Casi particolari
 
Mancata utilizzazione ed errori di compilazione
 
Eventuali certificati inutilizzati o compilati erroneamente dovranno essere restituiti alla Camera di Commercio con allegata dichiarazione.
 
Distruzione accidentale
 
In caso di distruzione accidentale, dovrà essere presentata alla Camera di Commercio una dichiarazione.
 
Smarrimento o furto di certificato d'origine non ancora vidimato
 
In caso di smarrimento o furto, dovrà essere consegnata alla Camera di Commercio una dichiarazione.
 
Smarrimento o furto di certificato d'origine vidimato e richiesta di duplicato
 
In caso di smarrimento o furto di un certificato d'origine vidimato può essere richiesto (vedi dichiarazione), entro sei mesi dal rilascio, un duplicato a condizione che venga fornita nuovamente la fattura di esportazione e copia di denuncia alle Autorità competenti. Il richiedente in tal caso utilizzerà un nuovo formulario che dovrà recare la dicitura “duplicato” e riportare il numero del certificato emesso in precedenza.
 
Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.
 
Rilascio di un certificato d'origine a posteriori
 
Di norma, il certificato d'origine viene rilasciato per merci in via di spedizione al momento in cui viene presentata la richiesta.
 
Tuttavia, in caso di spedizione avvenuta, è consentito il rilascio del certificato d'origine a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore, nonché di documentazione giustificativa (fattura con visto di uscita della dogana, bolletta di esportazione, ecc.) dell'origine e dell'avvenuta spedizione.
 
Certificati d'origine pro-forma
 
E' consentito il rilascio di certificati d'origine anche dietro presentazione di fatture pro-forma. In questo caso nella casella 5 "Osservazioni" va apposta la dicitura: "certificato d'origine pro-forma".
Ultima modifica
Mer 30 Mag, 2018