LEGALIZZAZIONE FIRMA

art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 44

Che cosa è

Alcuni Paesi (Arabia Saudita - Egitto - Emirati Arabi - Giordania - Iran - Iraq - Kuwait - Libano - Libia - Oman - Qatar - Siria - Yemen - vedi www.schedeexport.it ) richiedono un visto consolare su documenti in partenza dall'Italia. A tale scopo, la Camera di Commercio rilascia un'attestazione valida esclusivamente nei confronti delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia, che consiste nella legalizzazione, da parte di un funzionario della Camera di Commercio, della firma apposta dall'addetto camerale su certificati di origine, fatture, certificati di libera vendita, ecc.

Normalmente tale legalizzazione viene richiesta contestualmente alla domanda di rilascio dei documenti per l'esportazione

Nota informativa - Legalizzazione documenti

  • La legalizzazione di atti e documenti formati da autorità estere e da valere in Italia deve essere effettuata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presente nel Paese che ha redatto il documento.
  • La legalizzazione di atti firmati da notai, funzionari di cancelleria e uffici giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica .
  • La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968:
  • Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera Francia Liechtienstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna.
  • Documenti formati o da valere negli Stati aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1965 devono essere sottoposti alla formalità della “ Apostille ” in sostituzione della legalizzazione, che consiste nell'attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha sottoscritto l'atto e l'autenticità del suo sigillo o timbro (non riguarda la validità dell'atto del Paese di provenienza ed è indispensabile affinché l'atto straniero possa avere effetto in Italia).
  • L'”apostille” non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero ha aderito ad una Convenzione Internazionale bi- o pluri-laterale che la esclude.
  • Le firme sugli atti e documenti formati in Italia e da valere all'estero, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia sono legalizzate dalle Prefetture, su delega del Ministero degli Affari Esteri.

E' di competenza, pertanto, della Prefettura - U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo):

  • la legalizzazione di atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
  • la legalizzazione di atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia affinché abbiano valore in Italia;
  • rilascio della “apostille”.
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Gio 22 Mar, 2018