MEDIAZIONE

Organismo Iscritto al n. 43 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle conciliazioni del Ministero della Giustizia

LA MEDIAZIONE

La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

La legge di conversione del decreto legge “del fare” – legge n. 98 del 2013 pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 – modificando il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ha reintrodotto il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1 del d.lgs 28/2010.

In tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con la sentenza n.272/2012 della Corte Costituzionale e sono state introdotte nuove norme che in particolare prevedono:

a) la domanda di mediazione dovrà essere depositata presso un organismo del luogo del giudice competente ad esaminare l’eventuale successiva controversia. E’ stato quindi introdotto un criterio di competenza territoriale che mira ad impedire per esempio ad un’impresa di chiamare in mediazione un consumatore presso un organismo la cui sede sia molto lontana dalla residenza del consumatore stesso per rendergli difficile o impossibile la partecipazione.

b) la condizione di procedibilità non comprende più la materia del risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti mentre è stata inserita accanto alla responsabilità medica quella sanitaria;

c) la riduzione a tre mesi della durata del procedimento;

d) la previsione del primo incontro informativo gratuito, salvo che per le spese di avvio, da svolgere entro 30 giorni dal deposito della domanda; il primo incontro di mediazione assume una rilevanza peculiare perché le parti, assistite dai propri legali, potranno stabilire se continuare o meno nella procedura di mediazione. Se insieme al mediatore le parti verificheranno che non ci sono i presupposti per proseguire, la mediazione sarà chiusa senza costi per i partecipanti, (tranne che le spese di avvio, € 40,00 + IVA). Il mediatore redige un verbale che attesta l’esito della procedura Il mediatore, in caso di mancato accordo, formula una proposta di conciliazione Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione Il verbale di accordo, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo.

e) l’assistenza legale obbligatoria per le mediazioni che rientrano nelle materie oggetto di condizione di procedibilità;

f) la previsione degli avvocati quali mediatori di diritto previa acquisizione di una specifica formazione;

g) la reintroduzione delle previsioni collegate alla obbligatorietà della mediazione che erano state abrogate con la Sentenza della Consulta (come ad esempio: il gratuito patrocinio, il dovere informativo dell’avvocato).
 

I procedimenti di mediazione sono disciplinati dal decreto legislativo n. 28/2010 e dal Regolamento approvato da questa Camera di Commercio giusta delibera di Giunta n° 75 dell’08/10/2013.

 

 

 

Ultima modifica
Mar 04 Set, 2018