DISCIPLINA DEL MARCHIO

Riferimenti normativi: D.Lgs 22/05/1999 n. 251 - D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150.

In base all’art. 14 del D.Lgs 22/05/1999 n. 251, presso ogni Camera di Commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione nel quale devono iscriversi coloro che (art. 27 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150, Regolamento di attuazione):

  • vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
  • fabbricano oggetti contenenti metalli preziosi;
  • importano oggetti contenenti metalli preziosi.

Sono considerati metalli preziosi:

  • Platino
  • Palladio
  • Oro
  • Argento

Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio sul territorio nazionale devono, obbligatoriamente, essere a titolo legale e portare impresso:

  • il marchio con il titolo legale
  • il marchio di identificazione

Il titolo deve essere espresso in millesimi (art.2 D.Lgs. n.251/99) e rappresenta il contenuto di metallo prezioso dell’oggetto stesso.

Per ogni parte degli oggetti, i titoli legali da garantire a fusione sono i seguenti:

  • Platino: 950, 900, 850 millesimi
  • Palladio: 950, 500 millesimi
  • Oro: 750, 585, 375 millesimi
  • Argento: 925, 800 millesimi.

E’ ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto, indicato per ciascuno dei metalli preziosi.

Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relative alle materie prime in oro, argento, platino e palladio né quelle sui titoli legali.

Valgono, però, le seguenti eccezioni:

  • negli oggetti di platino e palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi;
  • negli oggetti di platino e palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi;
  • negli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione a cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con tolleranza di 3 millesimi.

 


Ultima modifica
Gio 22 Mar, 2018